ROMA CAPITALE E ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: NUOVA PROPOSTA DI LEGGE NEL LAZIO

ROMA CAPITALE E ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: NUOVA PROPOSTA DI LEGGE NEL LAZIO

08/03/2016 0 Di puntoacapo

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 4990 volte!

colosseo-RomaROMA CAPITALE E ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: NUOVA PROPOSTA DI LEGGE NEL LAZIO

 Con la relazione dell’assessore regionale con del­e­ga agli Enti locali, Fabio Refrigeri, ha pre­so il via nel­la pri­ma com­mis­sione del Con­siglio regionale l’esame del­la pro­pos­ta di legge n. 317 “Dis­ci­plina e con­fer­i­men­to di fun­zioni e com­pi­ti ammin­is­tra­tivi ai Comu­ni, a Roma Cap­i­tale e alla Cit­tà met­ro­pol­i­tana di Roma Cap­i­tale. Riordi­no delle forme asso­cia­tive tra gli enti locali e supera­men­to delle Comu­nità mon­tane”, di inizia­ti­va del­la Giun­ta regionale.

La com­mis­sione Affari cos­ti­tuzion­ali e statu­tari, affari isti­tuzion­ali, enti locali e risorse umane, fed­er­al­is­mo fis­cale, sicurez­za, inte­grazione sociale e lot­ta alla crim­i­nal­ità, pre­siedu­ta da Fabio Belli­ni, ritor­na quin­di a occu­par­si di due tem­atiche già affrontate negli ulti­mi due anni: la cosid­det­ta “rifor­ma Del­rio” (Legge 7 aprile 2014, n. 56), con par­ti­co­lare rifer­i­men­to al ruo­lo di Roma Cap­i­tale e del­la Cit­tà met­ro­pol­i­tana, e il riordi­no dell’associazionismo comu­nale con rel­a­ti­vo supera­men­to delle comu­nità mon­tane.

Con la pro­pos­ta di legge n. 317 (com­pos­ta da 18 arti­coli), la Giun­ta regionale le ripro­pone con l’obiettivo – ha spie­ga­to Refrigeri – di met­tere ordine all’interno del per­cor­so di rifor­ma del­la gov­er­nance dell’area vas­ta e del sis­tema degli enti locali, alla luce dei numerosi inter­ven­ti leg­isla­tivi statali e region­ali. E infat­ti la pro­pos­ta di legge n. 317 rior­di­na e con­ferisce fun­zioni a Roma Cap­i­tale, ai comu­ni e alla Cit­tà met­ro­pol­i­tana di Roma Cap­i­tale. Provve­den­do inoltre al riordi­no del sis­tema dell’area vas­ta con par­ti­co­lare rifer­i­men­to alla rifor­ma dell’associazionismo inter­co­mu­nale e al supera­men­to delle comu­nità mon­tane. In più, il testo con­tiene nuove pro­ce­dure per la definizione degli ambiti ter­ri­to­ri­ali otti­mali, tema stret­ta­mente col­le­ga­to agli altri due.

Con rifer­i­men­to a Roma Cap­i­tale e alla Cit­tà met­ro­pol­i­tana, l’articolo 2 del­la pro­pos­ta di legge isti­tu­isce una Con­feren­za “con il com­pi­to di com­pletare – si legge nel testo – l’individuazione delle ulte­ri­ori fun­zioni e com­pi­ti da attribuire”, di cui faran­no parte a tito­lo gra­tu­ito rap­p­re­sen­tan­ti del­la Regione, del­la Cit­tà met­ro­pol­i­tana, di Roma Cap­i­tale e del Con­siglio delle autonomie locali del Lazio. Dal ter­zo all’ottavo arti­co­lo ven­gono poi indi­cate le materie ogget­to delle nuove fun­zioni e com­pi­ti ammin­is­tra­tivi, con le rel­a­tive dis­po­sizioni: svilup­po eco­nom­i­co e attiv­ità pro­dut­tive; gov­er­no del ter­ri­to­rio; trasporto pub­bli­co locale; tur­is­mo; ambi­ente; beni, servizi e attiv­ità cul­tur­ali. Gli arti­coli 9 e 10 indi­cano le modal­ità di asseg­nazione delle risorse per l’esercizio di tali fun­zioni, tra cui la devoluzione ai comu­ni – a par­tire dal 1° gen­naio 2017 – dell’imposta regionale sulle con­ces­sioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del pat­ri­mo­nio indisponi­bile. L’articolo 11 prevede l’unificazione degli uffi­ci region­ali pre­sen­ti in ambito locale per l’esercizio delle fun­zioni e dei com­pi­ti ammin­is­tra­tivi ris­er­vati alla Regione. L’articolo 12 con­tiene le norme per l’individuazione degli ambiti ter­ri­to­ri­ali otti­mali e delle zone omo­ge­nee, attra­ver­so un proces­so di con­cer­tazione con tut­ti i sogget­ti inter­es­sati. E’ pre­vis­to, infat­ti, che, sul­la base di cri­teri defin­i­ti dal Con­siglio regionale su pro­pos­ta del­la Giun­ta e pre­vio parere del Con­siglio delle autonomie locali e del­la com­mis­sione con­sil­iare com­pe­tente in mate­ria, la Cit­tà met­ro­pol­i­tana di Roma Cap­i­tale e le province, sen­ti­ti i comu­ni, pre­sen­tano un piano di perime­trazione alla Giun­ta regionale che lo appro­va. In man­can­za del piano, la Giun­ta eserci­ta i poteri sos­ti­tu­tivi pre­visti dal­lo statu­to regionale. Gli arti­coli 13 e 14 dis­ci­plinano l’esercizio asso­ci­a­to delle fun­zioni da parte dei comu­ni e il supera­men­to delle comu­nità mon­tane. L’articolo 15 con­tiene le dis­po­sizioni finanziarie che, per l’attuazione degli arti­coli 12, 13 e 14, sti­ma gli oneri in euro 10,3 mil­ioni per l’anno 2016 ed euro 7,3 mil­ioni per cias­cu­na annu­al­ità 2017 e 2018. Infine, gli arti­coli 16 e 17 con­tengono numerose abrogazioni e mod­i­fiche di norme region­ali. L’ultimo arti­co­lo, il 18, riguar­da l’entrata in vig­ore del­la legge.

Al ter­mine del­la relazione dell’assessore Refrigeri, i con­siglieri del cen­trode­stra han­no pos­to una serie di ques­tioni sia al pres­i­dente Belli­ni sia all’assessore. Francesco Storace ha chiesto al pres­i­dente di atti­var­si per far sì che anche i con­siglieri del Movi­men­to 5 stelle parte­cipino ai lavori su un provved­i­men­to tan­to impor­tante per Roma Cap­i­tale. Lo stes­so Storace, insieme ai con­siglieri Antonel­lo Aurigem­ma e Giuseppe Sime­one, ha chiesto lo stral­cio delle norme sul ruo­lo futuro di Roma Cap­i­tale, da affrontare con un provved­i­men­to speci­fi­co. Chi­esti chiari­men­ti a Belli­ni e Refrigeri sulle inten­zioni del­la mag­gio­ran­za a questo propos­i­to.

La pri­ma com­mis­sione si era già occu­pa­ta di rifor­ma Del­rio e Roma Cap­i­tale a fine 2015, quan­do ave­va inizia­to l’esame del­la pro­pos­ta di legge regionale n. 269, sem­pre di inizia­ti­va del­la Giun­ta. Dopo la relazione dell’assessore Sar­tore e le audizioni, i lavori si era­no fer­mati all’approvazione di un solo arti­co­lo e una parte delle norme era­no state stral­ci­ate e inserite nell’articolo 7 del­la legge di sta­bil­ità approva­ta dal Con­siglio regionale a fine dicem­bre 2015. Si trat­ta­va delle norme attua­tive in mate­ria di rial­lo­cazione delle fun­zioni non fon­da­men­tali del­la Cit­tà met­ro­pol­i­tana di Roma Cap­i­tale e delle province e la riasseg­nazione del rel­a­ti­vo per­son­ale. Nel­lo stes­so arti­co­lo si riman­da­va a una suc­ces­si­va legge il trat­ta­men­to delle altre dis­po­sizioni con­tenute nel­la legge Del­rio. Da qui, dunque, la pre­sen­tazione del­la pro­pos­ta di legge n. 317 e il con­seguente ritiro da parte del­la Giun­ta del­la n. 269. Il sec­on­do argo­men­to, quel­lo rel­a­ti­vo al riordi­no delle forme asso­cia­tive tra gli enti locali e il supera­men­to delle Comu­nità mon­tane, era già sta­to affronta­to con l’iter leg­isla­ti­vo del­la pro­pos­ta di legge n. 69 del­la Giun­ta, approva­ta in pri­ma com­mis­sione il 4 dicem­bre 2014 e tut­to­ra fer­ma in Aula, dopo l’approvazione dell’articolo 1.

Related Images: