Intervista all’avvocato Ruggiero sulla sentenza “salva-mariti”

Intervista all’avvocato Ruggiero sulla sentenza “salva-mariti”

16/11/2020 0 Di Marco Montini

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Nei giorni scor­si la Corte di Cas­sazione ha annul­la­to la con­dan­na emes­sa dal­la Corte di appel­lo di Reg­gio Cal­abria a cari­co di un uomo, al quale veni­va impos­to di ver­sare gli ali­men­ti alla ex moglie, che da tem­po ave­va una relazione con un altro uomo. È sta­to pro­prio questo ulti­mo fat­to ad aver pesato sul­la deci­sione del giu­dice che ha sta­bil­i­to che l’ex mar­i­to non fos­se tenu­to al man­ten­i­men­to del­la don­na.

Una deci­sione che ha desta­to molto inter­esse, rinom­i­na­ta imme­di­ata­mente la sen­ten­za “sal­va-mar­i­ti”, che ha spin­to moltissi­mi divorziati a con­tattare il pro­prio legale, chieden­do di far annullare anche il provved­i­men­to rel­a­ti­vo al loro divorzio.

Fac­ciamo un po’ di chiarez­za sul­la vicen­da. Innanz­i­tut­to, dob­bi­amo tenere pre­sente che tale sen­ten­za non potrà essere appli­ca­ta in sen­so gen­erale, ma a sec­on­do del caso speci­fi­co. – Com­men­ta l’Avvocato Valenti­na Rug­giero, esper­ta in dirit­to di famiglia – La Cas­sazione ritiene che deb­ba essere revo­ca­to l’assegno divorzile alla moglie che mantiene un rap­por­to di sta­bil­ità e con­ti­nu­ità con un com­pag­no. Come si dimostr­erà in giudizio la sta­bil­ità e la con­ti­nu­ità del rap­por­to? Se una sig­no­ra, dopo tan­ti anni di sac­ri­fi­ci e di rin­unce effet­tuate durante la vita mat­ri­mo­ni­ale, per scelte con­giunte, non ha più la pos­si­bil­ità di lavo­rare a un gra­do e a un liv­el­lo sod­dis­facente ed ha un’età in cui è par­ti­co­lar­mente dif­fi­cile rien­trare nel mon­do lavo­ra­ti­vo, per­ché se mantiene un rap­por­to inti­mo, ma non di con­viven­za con un sogget­to, deve perdere il dirit­to all’assegno divorzile? E se questo com­pag­no non ha la pos­si­bil­ità eco­nom­i­ca di man­ten­er­si o di man­tenere gli obb­lighi che già ha assun­to in pas­sato, come si decide tale vicen­da? La don­na sarà non solo penal­iz­za­ta per le oppor­tu­nità perse, nonos­tante il con­trib­u­to dato nell’ambito mat­ri­mo­ni­ale, ma sarà doppi­a­mente penal­iz­za­ta per non pot­er neanche tentare una vita nor­male per­son­ale”.

 

Nel mat­ri­mo­nio spes­so le donne sac­ri­f­i­cano la pro­pria vita lavo­ra­ti­va in favore del­la cura del­la casa, dei figli, per sostenere il mar­i­to nel pro­prio lavoro, in caso questo implichi numerosi e fre­quen­ti trasfer­i­men­ti. Questo fa sì che finis­cano o per rin­un­cia­re com­ple­ta­mente alla pro­pria car­ri­era, o che si rein­seriscano nel mon­do lavo­ra­ti­vo dopo un lun­go stop, con pos­si­bil­ità di cresci­ta e guadag­no molto più lim­i­tate, e tal­vol­ta accettan­do man­sioni anche al di sot­to delle pro­prie capac­ità.

 

Nel caso del­la sen­ten­za cita­ta, la Cas­sazione pre­cisa che se la don­na è ‘impos­si­bil­i­ta­ta a lavo­rare’, vada man­tenu­to l’assegno. Ma cosa si intende impos­si­bil­i­ta­ta al lavoro? Per tutte le donne over ‘anta è qua­si impos­si­bile rien­trare nel mon­do del lavoro o pos­sono rien­trare solo per lavori umili e al di sot­to del loro tenore! – Pros­egue l’Avvocato Rug­giero – Quin­di, in con­clu­sione, vor­rei far pre­sente alla mag­gior parte dei mar­i­ti o ex mar­i­ti che i pre­sup­posti per elim­inare l’assegno non sono anco­ra chiari, poiché tale sen­ten­za sem­bra essere in con­trad­dizione con l’ultima delle sezioni unite in tema di asseg­no divorzile, la n. 18287/2018. Nell’ambito proces­suale ciò che con­ta è la pro­va conc­re­ta del­la sta­bil­ità e con­ti­nu­ità del rap­por­to e solo in questo caso si può intravedere una revo­ca dell’assegno, tenen­do però pre­sente anche la situ­azione finanziaria dell’eventuale com­pag­no. Insom­ma, Sig­nore, il dirit­to ci sta dicen­do in modo sem­pre più chiaro: non fare sac­ri­fi­ci uni­lat­er­ali nell’ambito famil­iare per­ché sarai penal­iz­za­ta in futuro in modo defin­i­ti­vo. Bisogna sforzarsi, essere donne mul­ti­task­ing: mogli, madri, lavo­ra­tri­ci, e non stan­car­si mai, insom­ma bioniche!

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