Il TAR di Roma sblocca il caos dell’Ufficio del Giudice di Pace

Il TAR di Roma sblocca il caos dell’Ufficio del Giudice di Pace

11/10/2013 0 Di puntoacapo

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ITALY MAGISTRATES STRIKEFinal­mente ripristi­na­ta la rego­lar­ità delle udien­ze penali a Roma: il TAR di Roma sbloc­ca il caos del­l’Uf­fi­cio del Giu­dice di Pace.

Avv. Gal­let­ti: “Per noi una grande vit­to­ria che ci con­sente di pot­er lavo­rare in modo più effi­ciente e di garan­tire ai cit­ta­di­ni il dirit­to alla dife­sa”.

Il Pres­i­dente del TAR di Roma ha accolto, conce­den­do la c.d. sospen­si­va, il ricor­so pro­mosso dal­l’Avvo­ca­to Antoni­no Gal­let­ti per l’an­nul­la­men­to degli ordi­ni di servizio dis­posti dal diri­gente ammin­is­tra­ti­vo del Min­is­tero del­la Gius­tizia che con­sen­ti­vano ai can­cel­lieri degli uffi­ci penali del Giu­dice di Pace di Roma di pre­sen­ziare soltan­to a una udien­za set­ti­manale.

Tale dis­po­sizione ha avu­to come inevitabile con­seguen­za il ral­len­ta­men­to e l’ac­cu­mu­lo delle pro­ce­dure, con dis­a­gi per mag­is­trati, avvo­cati, par­ti, tes­ti­moni, andan­do ad aggravare una situ­azione già crit­i­ca come quel­la del­la Gius­tizia penale nel cir­con­dario del Tri­bunale di Roma, già ober­a­to di lavoro.

“Final­mente le udien­ze ripren­der­an­no con rego­lar­ità, garan­ten­do una ges­tione del lavoro sen­za dub­bio più snel­la ed effi­cace — Ha com­men­ta­to l’Avvo­ca­to Antoni­no Gal­let­ti. — Il provved­i­men­to del diri­gente ammin­is­tra­ti­vo avrebbe potu­to inte­grare addirit­tura un’il­le­git­ti­ma e illog­i­ca inter­ruzione di un servizio pub­bli­co, indis­pens­abile a garan­tire ai cit­ta­di­ni il cor­ret­to eser­cizio del pro­prio dirit­to alla dife­sa. La sot­trazione del per­son­ale ammin­is­tra­ti­vo all’at­tiv­ità d’u­dien­za, infat­ti, ha
stra­volto l’or­ga­niz­zazione del sis­tema giudiziario penale romano e, quel che è peg­gio, il per­son­ale ammin­is­tra­ti­vo, poten­do scegliere in modo dis­crezionale a quale udien­za pre­sen­ziare o meno, rischi­a­va di divenire il vero domi­nus del­l’e­ser­cizio del­la potestà puni­ti­va del­lo Sta­to, sceglien­do addirit­tura quali pro­ces­si cel­e­brare e quali costrin­gere a rin­viare”.

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