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Ecco il I Rapporto sulle Terre Collettive in Italia
25/03/2026Questo articolo è stato letto 443 volte!
Ecco il I Rapporto sulle Terre Collettive in Italia
Molti non sanno neppure che esistono.
Almeno altrettanti fan finta che non esistano.
Sono le terre collettive in Italia.
In tutta Italia sono presenti boschi, pascoli, terreni agricoli, zone umide, litorali di proprietà collettiva, sebbene spesso tuttora oggetto di mire speculative e utilizzi incongrui.
Ma qual’è la loro estensione?
Si stima che costituiscano il 7–10% del territorio nazionale italiano, più di 5 milioni di ettari, ma non vi sono dati precisi conosciuti e consultabili.
Dai dati molto risalenti dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria emergeva che al 1947 erano stati oggetto di accertamento della presenza di diritti di uso civico 3.085.028 ettari (dei quali 2.596.236 gestiti dai relativi Comuni e 488.792 gestiti da Associazioni agrarie di varia denominazione), circa il 10% del territorio nazionale, mentre accertamenti successivi tuttora non completati fanno propendere per almeno altri due milioni di ettari di terre collettive.
Alcuni sono casi noti, come le Regole Ampezzane in Veneto, la Partecipanza del Bosco delle Sorti in Piemonte, altri lo sono diventati per esser stati recuperati da violente occupazioni illegittime, come il demanio civico di Troina in Sicilia, o per aver costituito oggetto di gravi fenomeni di turbamento della convivenza civile coma a Lula in Sardegna.
Ma in diversi casi sono stati malgestiti da parte degli stessi Comuni che avrebbero dovuto gestirli nell’esclusivo interesse delle collettività locali titolari dei diritti, come accaduto a Rocca d’Evandro, in Campania, dove il demanio civico è stato oggetto di alienazioni illegittime a fini industriali e di cui è stato ordinato il recupero (ottobre 2025) grazie a sentenza del Commissario per gli Usi Civici di Napoli in seguito a ricorso del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) o a Serdiana, in Sardegna, dove decine di ettari appartenenti al demanio civico sono stati utilizzati come discarica da parte di una società di gestione dei rifiuti, attualmente oggetto di un giudizio pendente davanti al T.A.R. Sardegna. Ovvero al Pian Grande di Castelluccio di Norcia, con terreni a uso civico trasformati in parcheggi per veicoli, fin quando provvedimenti di sequestro e pronunce di Commissario per gli Usi Civici e Corte d’Appello di Roma, grazie a ricorsi GrIG e Mountain Wilderness, hanno sanzionato l’illegittimo utilizzo (2018–2021). Oppure il lungo contenzioso tuttora esistente sulle aree a uso civico sul Monte Altissimo, sulle Alpi Apuane, finora sottratte dall’attività estrattiva privata ai diritti dei cittadini delle frazioni di Seravezza.
Recentemente, dopo decenni di colpevole trascuratezza, in diversi zone del territorio nazionale c’è stata una positiva inversione di tendenza, grazie a una maggiore attenzione dovuta a vari fattori, non ultime diverse azioni legali portate avanti nel corso degli anni.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), dalla sua fondazione nel 1992 impegnata per la difesa delle terre collettive, ha, quindi, inviato (4 novembre 2025) una specifica istanza di accesso civico e di informazioni ambientali a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per avere i rispettivi dati delle estensioni dei demani civici, dei provvedimenti di recupero ai demani civici dei terreni illegittimamente occupati e degli eventuali trasferimenti di diritti di uso civico effettuati.
E, con difficoltà, un po’ di dati sono stati acquisiti.
Così è stato predisposto il I Rapporto sulle Terre Collettive in Italia (versione integrale).
Questa prima indagine nazionale sulla consistenza dei domini collettivi ha fornito una panoramica con poche luci e molte ombre.
In alcune parti del territorio nazionale le terre collettive costituiscono un fenomeno di grande rilevanza: nella Provincia autonoma del Trentino costituiscono quasi il 60% del territorio, in Abruzzo e in Campania rappresentano circa un terzo del territorio regionale, in Sardegna, in Piemonte, in Umbria, nella Provincia autonoma di Bolzano e in Valle d’Aosta costituiscono senz’altro una parte consistente del territorio, eppure manca una valida e adeguata considerazione a livello nazionale e in buona parte delle Regioni.
E’ emersa a livello generale una scarsa correttezza della gestione per salvaguardare ambiente e titolarità collettiva dei patrimoni civici, con diverse Regioni (in particolare Marche, Sicilia, Lombardia, Liguria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata) prive anche di conoscenza delle dimensioni del fenomeno sul proprio territorio regionale.
In gran parte delle Regioni, poi, non risulta conoscibile in modo agevole per i cittadini l’estensione e l’ubicazione delle terre collettive, costituiscono positive eccezioni, a titolo di esempio, l’Inventario delle Terre Collettive della Sardegna, la Piattaforma Terre Civiche della Calabria, il portale informativo regionale sui “Enti beni collettivi e usi civici” dell’Emilia-Romagna.
Fra gli esempi migliori di gestione sul piano dell’efficacia e della correttezza gestionale possono evidenziarsi la Provincia autonoma di Trento, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Bolzano, mentre in corso di sensibile miglioramento negli ultimi anni è senz’altro la Regione autonoma della Sardegna.
I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.
I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.). Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).
Quindi, i beni in proprietà collettiva sono soggetti per legge a vincolo di destinazione e a vincolo ambientale: non possono essere oggetto di una concessione amministrativa che ne importi la trasformazione.
Un grande patrimonio ambientale collettivo che dobbiamo conservare e custodire per le generazioni future.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), da sempre impegnato in materia al fianco delle collettività locali più sensibili, proseguirà con le opportune azioni in campo legale e della sensibilizzazione perché possano esser raggiunti gli obiettivi della concreta tutela e buona gestione delle terre collettive.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
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