SICILIA, TAR CATANIA SOSPENDE APERTURA DELLA CACCIA

SICILIA, TAR CATANIA SOSPENDE APERTURA DELLA CACCIA

01/09/2021 0 Di puntoacapo

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SICILIA, TAR CATANIA SOSPENDE APERTURA DELLA CACCIA

ACCOLTO IL RICORSO DI WWF ITALIA, LEGAMBIENTE SICILIA, LIPU BIRDLIFE ITALIA, LNDC ANIMAL PROTECTION ED ENPA

Il Pres­i­dente del Tri­bunale Ammin­is­tra­ti­vo regionale del­la Sicil­ia — Cata­nia, con decre­to odier­no n. 499/21 (ric. n. 1366/2021), ha sospe­so il Cal­en­dario vena­to­rio del­la Regione Sicil­iana (emana­to con decreti dell’Assessore all’agri­coltura n. 37/GAB del 26 luglio 2021 e n. 45/GAB del 24 agos­to 2021). Ne con­segue che la cac­cia è imme­di­ata­mente sospe­sa su tut­to il ter­ri­to­rio regionale almeno fino al 1° otto­bre, data indi­ca­ta da ISPRA (Isti­tu­to Supe­ri­ore Pro­tezione e Ricer­ca Ambi­en­tale) nel suo parere rilas­ci­a­to alla Regione ma da ques­ta non accolto.

Il TAR ha moti­va­to tale impor­tan­tis­si­ma e ril­e­vante deci­sione — imme­di­ata­mente esec­u­ti­va che non abbisogna di essere noti­fi­ca­ta — che sospende l’apertura del­la cac­cia in Sicil­ia, pre­vista per domat­ti­na, ril­e­van­do come “anche in con­sid­er­azione del­la rap­p­re­sen­ta­ta par­ti­co­lare situ­azione emer­gen­ziale nel ter­ri­to­rio sicil­iano occa­sion­a­ta da dif­fusi incen­di svilup­patisi nel peri­o­do esti­vo e degli intu­ibili effet­ti sull’ambiente e sul­la fau­na stanziale, appare preva­lente l’interesse pub­bli­co gen­erale alla lim­i­tazione dell’apertura del­la sta­gione vena­to­ria, così come pro­pos­ta, moti­vata­mente, nel parere prot. n. 33198 del 22.6.2021 dell’ISPRA”.

Ne dan­no notizia le Asso­ci­azioni ambi­en­tal­iste ed ani­mal­iste WWF Italia, Legam­bi­ente Sicil­ia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Ani­mal Pro­tec­tion ed Enpa che, difese dagli avvo­cati Antonel­la Bonan­no e Nico­la Giu­dice, ave­vano impug­na­to il Cal­en­dario regionale denun­cian­done la gravi ille­git­tim­ità ed il palese con­trasto con il parere di ISPRA. Le Asso­ci­azioni esp­ri­mono grande com­piaci­men­to e sod­dis­fazione per la deci­sione del TAR: la Mag­i­s­tratu­ra ammin­is­tra­ti­va ha saputo effet­tuare equanime­mente, sia pure in via caute­lare, il nec­es­sario bilan­ci­a­men­to di inter­es­si che l’ar­ro­gan­za e il dis­pre­gio del­la legge da parte del­la Regione ave­vano omes­so, in tal modo sal­van­do dalle doppi­ette migli­a­ia di ani­mali sel­vati­ci che cos­ti­tu­is­cono “pat­ri­mo­nio indisponi­bile del­lo Sta­to” e non bersagli mobili per il diver­ti­men­to dei fucili.

Le Asso­ci­azioni, infine, ricor­dano che l’esercizio del­la cac­cia in questo peri­o­do di sospen­sione cos­ti­tuirebbe con­travven­zione penale ai sen­si del­l’art. 30 lett. a) del­la L. 157/1992, che prevede l’ar­resto fino ad un anno o l’am­men­da fino ad € 2.582,00; la legge, inoltre, prevede che per i trasgres­sori il Que­store dispon­ga la sospen­sione del por­to di fucile da cac­cia fino a tre anni.

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