Marino, Santamaita: facciamo chiarezza sui chioschi!

Marino, Santamaita: facciamo chiarezza sui chioschi!

16/08/2019 0 Di puntoacapo

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“FACCIAMO CHIAREZZA SUI CHIOSCHI” afferma l’Assessore Santamaita

Le precisazioni e i riferimenti normativi sulla materia

 

Alcune pre­cisazioni sul­la ques­tione “chiosco di piaz­za San Barn­a­ba” sono d’obbligo affer­ma l’Assessore alle Attiv­ità Pro­dut­tive Ada San­ta­mai­ta con il sup­por­to tec­ni­co del diri­gente Area V arch. Michele Gen­tili­ni – Com­in­ci­amo col dire che i chioschi sono di pro­pri­età pri­va­ta e che attiene all’Ente Comu­nale indi­vid­uare le aree pub­bliche al fine di intrapren­dervi  un’at­tiv­ità com­mer­ciale. Attual­mente la nor­ma­ti­va di rifer­i­men­to è il Rego­la­men­to Comu­nale per l’insediamento dei chioschi su aree pub­bliche approva­to dal Con­siglio Comu­nale con atto n. 3 del 27.05.2015,  in sos­ti­tuzione del prece­dente Rego­la­men­to approva­to con delib­er­azione di C.C. n. 14 del 12.05.2009. In par­ti­co­lare det­to rego­la­men­to non prevede in alcun modo alcun divi­eto di trasfor­mazione dell’attività nell’ambito del­la tipolo­gia d’uso con­ces­sa.

Gio­va ricor­dare comunque che il com­mer­cio su aree pub­bliche tramite chioschi è rego­la­to dalle dis­po­sizioni del D.Lgs.vo 59/2010, recepi­men­to del­la diret­ti­va UE  2006/123/CE rel­a­ti­va ai servizi nel mer­ca­to inter­no, del DPR 380/2001 Testo Uni­co dell’edilizia e del Rego­la­men­to Comu­nale per l’insediamento dei chioschi in aree pub­bliche approva­to dal Con­siglio Comu­nale nel feb­braio 2015.

La cita­ta diret­ti­va UE del 2006 rap­p­re­sen­ta la fonte di dirit­to sovra­or­di­na­ta che ha por­ta­to vari gov­erni ital­iani suc­ce­dutisi negli anni ad approvare norme per la cosid­det­ta lib­er­al­iz­zazione del com­mer­cio. Lib­er­al­iz­zazione che ha ovvi­a­mente inter­es­sato anche il com­mer­cio su aree pub­bliche.

In buona sostan­za si è pas­sati dalle autor­iz­zazioni basate sulle tabelle mer­ce­o­logiche alla SCIA per attiv­ità com­mer­ciali, aper­tu­ra, mod­i­fi­ca, suben­tro, ces­sazione, con la sem­plice dis­tinzione tra attiv­ità ali­men­ta­ri o non ali­men­ta­ri. In ques­ta fat­tispecie rien­tra anche l’attività di som­min­is­trazione di ali­men­ti e bevande su aree pub­bliche come esplici­ta­mente indi­ca­to dal­la Risoluzione n. 243584 del 25 luglio 2016 del­la DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA — DIVISIONE IV Pro­mozione del­la con­cor­ren­za e sem­pli­fi­cazioni per le imp­rese del Min­is­tero per lo Svilup­po Eco­nom­i­co.

Per quan­to riguar­da invece il pro­fi­lo edilizio occorre fare rifer­i­men­to all’articolo 23 ter del DPR 380/01 che definisce come muta­men­ti di des­ti­nazione d’uso ril­e­van­ti ai fini urban­is­ti­ci esclu­si­va­mente quel­li con­sis­ten­ti nel pas­sag­gio da una all’altra delle seguen­ti tipolo­gie d’uso: a) res­i­den­ziale; a‑bis) tur­is­ti­co-ricetti­va; b) pro­dut­ti­va e direzionale; c) com­mer­ciale; d) rurale.

Nel caso del chiosco in ogget­to, per­tan­to, la mod­i­fi­ca da edi­co­la a som­min­is­trazione di ali­men­ti e bevande si con­figu­ra come una mod­i­fi­ca tra due attiv­ità entrambe rien­tran­ti nel­la let­tera c) e per­tan­to non com­por­tante un muta­men­to di des­ti­nazione d’uso che abbia ril­e­van­za ai fini urban­is­ti­ci.

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