Pantelleria, ‘paradiso fiscale’ per far tornare i pensionati trasferiti all’estero

Pantelleria, ‘paradiso fiscale’ per far tornare i pensionati trasferiti all’estero

06/03/2019 0 Di Francesca Marrucci

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Pantelleria tra le mete consigliate per chi vuole tornare in Italia dopo aver deciso di trascorrere il periodo post-pensione all’estero. Ecco come fare.

di Francesca Mar­ruc­ci

Siete pen­sion­ati? Risiedete all’es­tero e state cer­can­do un par­adiso fis­cale e nat­u­rale dove pas­sare il resto del­la vos­tra vita? Pan­tel­le­ria è una delle pos­si­bili scelte in ter­ri­to­rio ital­iano. Anzi, sec­on­do l’In­for­mazione Fis­cale, la miglior scelta insieme al comune di Palau, in Sardeg­na.

L’ul­ti­ma legge di Bilan­cio, infat­ti, ha isti­tu­ito dal 1° gen­naio di quest’an­no i ‘pic­coli par­a­disi fis­cali’ ital­iani. Si trat­ta di cen­tri del Mez­zo­giorno con meno di 20.000 abi­tan­ti, in cui ci si potrà trasferire ver­san­do un’im­pos­ta sos­ti­tu­ti­va del 7%.

I Comu­ni inter­es­sati devono essere in una di queste regioni: Sicil­ia, Cal­abria, Basil­i­ca­ta, Abruz­zo, Sardeg­na, Molise o Puglia. L’idea è quel­la di per­me­t­tere ai pen­sion­ati che risiedono all’es­tero per ben­e­fi­cia­re degli sgravi fis­cali (in par­ti­co­lare alle Canarie e in Por­to­gal­lo) di rien­trare in Italia e ripopo­lare alcune zone sot­topopo­late. 

Gli incas­si prove­ni­en­ti da questo 7% servi­ran­no a finanziare le uni­ver­sità del Mez­zo­giorno, ma l’of­fer­ta ha un lim­ite di tem­po. Infat­ti, l’agevolazione può durare solo cinque anni e il con­tribuente è comunque libero di cam­biare idea anche pri­ma, ma se rin­un­cia non potrà scegliere un altro luo­go: perderà il dirit­to all’opzione.

Chi ha inten­zione di accedere all’agevolazione deve rispon­dere ai seguen­ti req­ui­si­ti:

  • deve aver avu­to una res­i­den­za fis­cale all’estero nei cinque peri­o­di d’imposta prece­den­ti a quel­lo in cui l’opzione diven­ta effi­cace;
  • deve trasferir­si da Pae­si con i quali sono in vig­ore accor­di di coop­er­azione ammin­is­tra­ti­va.

La tas­sazione agevola­ta si può appli­care ai red­di­ti prodot­ti all’estero, con­siderati “sul­la base di cri­teri rec­i­pro­ci a quel­li pre­visti dall’articolo 23 per indi­vid­uare quel­li prodot­ti nel ter­ri­to­rio del­lo Sta­to”, come si legge nell’arti­co­lo 165 del TUIR.

Per appli­care ai red­di­ti l’aliquota del 7%, i pen­sion­ati devono indi­care l’opzione nel­la dichiarazione dei red­di­ti rel­a­ti­va al peri­o­do d’imposta in cui viene trasferi­ta la res­i­den­za in Italia.

Ulte­ri­ori infor­mazioni nel­la Legge di Bilan­cio 2019, nel Testo Uni­co delle Imposte sui Red­di­ti all’arti­co­lo 24 ter.

 

Foto di Tom­ma­so Brignone

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