Grottaferrata: il TAR dà ragione al Comune su Pratone

Grottaferrata: il TAR dà ragione al Comune su Pratone

01/03/2019 0 Di Daniele Priori

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URBANISTICA, IL TAR DÀ RAGIONE AL COMUNE:  LEGITTIMI I DUBBI DELL’AMMINISTRAZIONE SUI 36MILA METRI CUBI DA REALIZZARE IN ZONA PRATONE

Il prog­et­to inizial­mente ben­e­fi­cia­rio di per­me­s­so a costru­ire con­ven­zion­a­to tor­na al vaglio del­la giun­ta.

Il Tar del Lazio ha ritenu­to pien­amente legit­ti­mi i dub­bi espres­si dal Comune di Grotta­fer­ra­ta sul­la sus­sis­ten­za delle con­dizioni per l’u­ti­liz­zo del per­me­s­so di costru­ire con­ven­zion­a­to richiesto dalle soci­età Immol srl e Si.Mo.Ge. srl, pro­po­nen­ti di un prog­et­to di edi­fi­cazione da cir­ca 36mila metri cubi da real­iz­zare in zona Pra­tone. 

La ques­tione tornerà così al vaglio del­la Giun­ta comu­nale che nei prossi­mi giorni si deter­min­erà (in appli­cazione del­l’art. 1ter del­la L.R. Lazio n° 36/1987) adot­tan­do una speci­fi­ca Delib­er­azione sul­la pos­si­bil­ità o meno che in un’area sogget­ta a Piano Par­ti­co­lareg­gia­to — quale è quel­la ogget­to del­la pro­pos­ta di inter­ven­to — pos­sano essere real­iz­zate cuba­ture con uno stru­men­to di piani­fi­cazione attua­ti­va sem­pli­fi­ca­to come il per­me­s­so di costru­ire con­ven­zion­a­to (ex art. 28bis del D.P.R. 380/2001).

Sono due in tal sen­so i pro­nun­ci­a­men­ti del Tar del Lazio che con Ordi­nan­za n° 01075/2019 emes­sa il 13 feb­braio 2019 e poi con una sen­ten­za del 22 feb­braio scor­so si è espres­so a favore dell’Amministrazione grotta­fer­ratese in mer­i­to ai ricor­si che Immol srl e Si.Mo.Ge. srl ave­vano inten­ta­to con­tro l’Ente con l’obiettivo di ren­dere nul­lo l’approfondimento istrut­to­rio svolto dal­l’Uf­fi­cio Tec­ni­co Comu­nale nel luglio 2018 sul­l’iter segui­to nel­l’adozione del­la Deter­mi­nazione diri­gen­ziale n° 319/2017, riconoscen­do la fon­datez­za delle attuali argo­men­tazioni e deduzioni del Comune.

I giu­di­ci ammin­is­tra­tivi con l’ordinanza del 13 feb­braio scor­so han­no anz­i­tut­to con­fer­ma­to la cor­ret­tez­za del­l’­op­er­a­to del­l’Uf­fi­cio Tec­ni­co Comu­nale che ha inte­so, con l’ap­pro­fondi­men­to istrut­to­rio prot. 28852 del 26/7/2018 ogget­to del ricor­so respin­to, fornire alla Giun­ta comu­nale, quale Organo com­pe­tente ad accertare la sus­sis­ten­za delle con­dizioni per l’u­ti­liz­zo del per­me­s­so di costru­ire con­ven­zion­a­to, aggiun­tivi ele­men­ti di natu­ra tec­ni­ca fun­zion­ali a chiarire un quadro di rifer­i­men­to il più pos­si­bile esaus­ti­vo pro­pe­deu­ti­ca­mente all’adozione del provved­i­men­to finale.

Con­tes­tual­mente, in queste ore, è giun­ta comu­ni­cazione del­la sen­ten­za emes­sa lo scor­so 22 feb­braio dal­la Sec­on­da Sezione Quater del Tar del Lazio che si è pro­nun­ci­a­ta su un altro ricor­so del­lo stes­so grup­po che chiede­va l’accertamento dell’ ille­git­tim­ità del silen­zio for­matosi sull’accordo pro­ced­i­men­tale sot­to­scrit­to in data 10.3.2017 e approva­to con Deter­mi­nazione diri­gen­ziale n. 319 del 15.05.2017.

Il Tar in tal sen­so ha nuo­va­mente dato ragione al Comune pro­prio con­sideran­do la con­se­quen­zial­ità delle azioni dell’Amministrazione rel­a­ti­va­mente a un medes­i­mo argo­men­to.

“Sic­ché l’attuale pen­den­za dei ricor­si sud­det­ti — si legge nel­la sen­ten­za — evi­den­zia che il quadro giuridi­co e fat­tuale, da cui le ricor­ren­ti pre­tendereb­bero di ricavare la fonte di un’ attiv­ità obbli­ga­to­ria a cari­co dell’Amministrazione è tutt’altro che cer­to e con­sol­ida­to. Per­tan­to, la man­can­za di un quadro defini­to degli obb­lighi sus­sis­ten­ti a cari­co del Comune non con­sente di accertare alcu­na ille­git­tim­ità del prete­so silen­zio dell’Amministrazione con riguar­do alla man­ca­ta adozione dei per­me­s­si di costru­ire con­ven­zionati, non essendo enu­cle­abile allo sta­to il con­tenu­to dell’obbligo giuridi­co gra­vante sul­la parte pub­bli­ca”. 

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