Puglia, Capone  e Bruno firmano Accordo di Cooperazione

Puglia, Capone e Bruno firmano Accordo di Cooperazione

05/02/2019 0 Di puntoacapo

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Capone  e Bruno firmano Accordo di Cooperazione per lo svolgimento di attività di interesse comune relative a progetti di cooperazione territoriale europea

l 17 gen­naio è sta­to sot­to­scrit­to dal Diret­tore Gen­erale dell’Arpa Puglia Vito Bruno e dal Diret­tore del Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio l’accordo di coop­er­azione per lo svol­gi­men­to di attiv­ità di inter­esse comune rel­a­tive a prog­et­ti di coop­er­azione ter­ri­to­ri­ale euro­pea.

I due enti han­no scel­to di avviare, nell’ambito dei pro­gram­mi di coop­er­azione ter­ri­to­ri­ale euro­pea in cui la Puglia è area eleg­gi­bile, una col­lab­o­razione final­iz­za­ta alla ges­tione delle pro­poste prog­et­tuali già finanzi­ate e alla pre­sen­tazione di nuove pro­poste sui temi del­la pro­mozione del tur­is­mo sosteni­bile, con par­ti­co­lare rifer­i­men­to alla pro­tezione del pat­ri­mo­nio nat­u­rale dagli effet­ti neg­a­tivi del tur­is­mo inten­si­vo.

Sul­la base degli speci­fi­ci ruoli e com­pe­ten­ze, avval­en­dosi delle rispet­tive strut­ture e risorse, com­p­rese quelle delle Agen­zie e degli Enti parte­ci­pati affer­en­ti alle com­pe­ten­ze del Dipar­ti­men­to, le Par­ti col­la­bor­eran­no all’attuazione ed all’esecuzione delle attiv­ità pre­viste dagli speci­fi­ci prog­et­ti di vol­ta in vol­ta indi­vid­uati, con l’obiettivo di garan­tire un ele­va­to liv­el­lo qual­i­ta­ti­vo dei risul­tati a ben­efi­cio di tut­to il sis­tema regionale.

“ Alla luce dei numerosi  prog­et­ti di coop­er­azione ter­ri­to­ri­ale euro­pea vin­ti dall’Assessorato- dice l’assessore all’Industria Tur­is­ti­ca e Cul­tur­ale, Loredana Capone- sti­amo atti­van­do accor­di oper­a­tivi cin i diver­si enti region­ali dotati delle speci­fiche com­pe­ten­ze con­nesse al tur­is­mo sosteni­bile ed al tur­is­mo cul­tur­ale. Temi fon­da­men­tali per  la  strate­gia per la strate­gia di destagionalizzazione,internazionalizzazione e dif­feren­zi­azione del prodot­to.

“ In tal sen­so- con­tin­ua l’assessore- l’accordo con ARPA Puglia è la pri­ma di queste part­ner­ship strate­giche, final­iz­zate a svilup­pare il Prog­et­to MED-INEHRIT che pun­ta ad anal­iz­zare mod­el­li inno­v­a­tivi per la con­ser­vazione e la val­oriz­zazione del pat­ri­mo­nio nat­u­rale marit­ti­mo e costiero dei Pae­si che si affac­ciano sul  Mediter­ra­neo .Costru­iamo quin­di una rete per la sal­va­guardia del mare che ci  unisce, col­la­bo­ri­amo per indi­vid­uare strate­gie che avran­no ricadute sui tur­isti, ma anche e soprat­tut­to, sui cit­ta­di­ni”

“ Arpa Puglia- aggiunge il diret­tore gen­erale di ARPA Puglia, Vito Bruno- in coeren­za con il manda­to leg­isla­ti­vo rice­vu­to, intende dare impul­so ed aper­tu­ra cul­tur­ale alla comu­ni­cazione ed all’informazione del  pro­prio pat­ri­mo­nio di conoscen­za ambi­en­tale. L’Accordo stip­u­la­to con il Dipar­ti­men­to Tur­is­mo e Cul­tura del­la Regione  è una delle occa­sioni che si sono colte per val­oriz­zare le attiv­ità di mon­i­tor­ag­gio e con­trol­lo effet­tuate da ARPA Puglia in par­ti­co­lare sull’ambiente mari­no costiero, L’importanza del tema è tes­ti­mo­ni­a­ta dal fat­to che l’Agenzia stia istituen­do il Cen­tro Regionale Mare che ha tra i pro­pri com­pi­ti  quel­lo del mon­i­tor­ag­gio, del sup­por­to alla piani­fi­cazione, del­lo stu­dio e ricer­ca nei mari pugliesi, oltre a quel­li di comu­ni­cazione e divul­gazione ambi­en­tale”.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE RELATIVE A PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

tra

Regione Puglia — Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio

e

Arpa Puglia – Agen­zia Regionale per la Pre­ven­zione e la Pro­tezione dell’Ambiente

PREMESSO CHE

 

  • Il Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio del­la Regione Puglia (di segui­to sem­plice­mente Dipar­ti­men­to), nelle sue fun­zioni in mate­ria di ind­i­riz­zo e pro­gram­mazione, rap­por­ti con gli Enti locali, rego­la­men­tazione, mon­i­tor­ag­gio, vig­i­lan­za e con­trol­lo degli inter­ven­ti in mate­ria tur­is­ti­ca: a) pre­sidia la piani­fi­cazione strate­gi­ca in mate­ria di tur­is­mo, favoren­do la costruzione di idonee forme di parte­nar­i­a­to con gli oper­a­tori pri­vati del set­tore; b) è respon­s­abile del­la pro­gram­mazione degli inter­ven­ti finanziati a valere su fon­di comu­ni­tari, statali e region­ali; c) provvede alla ges­tione oper­a­ti­va dei rel­a­tivi pro­gram­mi, pro­ces­si e attiv­ità (infra­strut­ture tur­is­tiche, clas­si­fi­cazione alberghiera, vig­i­lan­za sulle strut­ture ricettive, abil­i­tazioni pro­fes­sioni tur­is­tiche); d) ind­i­riz­za, coor­di­na, mon­i­to­ra e con­trol­la le attiv­ità e gli obi­et­tivi di risul­ta­to delle Sezioni affer­en­ti e degli Enti region­ali parte­ci­pati nelle materie di com­pe­ten­za; e) assi­cu­ra il coor­di­na­men­to e l’interazione trasver­sale con le strut­ture orga­niz­za­tive interne, con gli altri Dipar­ti­men­ti region­ali e con i liv­el­li nazion­ali ed europei di rap­p­re­sen­tan­za isti­tuzionale;
  • ARPA Puglia, Agen­zia Regionale per la Pre­ven­zione e la Pro­tezione del­l’Am­bi­ente (in segui­to ARPA Puglia), è Organo Tec­ni­co del­la Regione Puglia, isti­tu­ito e dis­ci­plina­to con Legge Regionale 22 gen­naio 1999, n. 6, così come mod­i­fi­ca­ta dal­la Legge Regionale 4 otto­bre 2006, n. 27, di segui­to denom­i­na­ta legge isti­tu­ti­va.
    ARPA Puglia è pre­pos­ta all’esercizio di attiv­ità e com­pi­ti in mate­ria di pre­ven­zione e tutela ambi­en­tale, come indi­vid­u­ate dall’art. 4 del­la legge isti­tu­ti­va, ai fini del­la sal­va­guardia delle con­dizioni ambi­en­tali soprat­tut­to in relazione alla tutela del­la salute dei cit­ta­di­ni e del­la col­let­tiv­ità.
    L’attività di ARPA Puglia è svol­ta nel rispet­to dei prin­cipi di com­ple­men­ta­ri­età ed inte­grazione del pro­prio con­cor­so tec­ni­co ai com­pi­ti isti­tuzion­ali di direzione polit­i­ca, di ammin­is­trazione e di ges­tione di com­pe­ten­za del­la Regione Puglia, nonché degli obi­et­tivi annu­ali e tri­en­nali del­la pro­gram­mazione regionale e, a nor­ma del com­ma 3 dell’art. 15 del­la L.R. 6/99, del con­trol­lo ambi­en­tale fis­sati dal­la Giun­ta Regionale. 
    ARPA Puglia è dota­ta di per­son­al­ità giuridi­ca pub­bli­ca, nonché di autono­mia tec­ni­co-giuridi­ca, ammin­is­tra­ti­va e con­tabile (art. 2 com­ma 1 L.R. 6/99), nei lim­i­ti del quadro di rifer­i­men­to cos­ti­tu­ito dal­la legge isti­tu­ti­va del­la stes­sa, dal­la Legge Regionale 30 dicem­bre 1994 n. 38, dal­la Legge Regionale 4 feb­braio 1997 n. 7, dal­la Legge Regionale 16 novem­bre 2001 n. 28, nonché dalle altre dis­po­sizioni nor­ma­tive ed ammin­is­tra­tive del­la Regione Puglia.

PREMESSO ALTRESI’ CHE

  • In coeren­za con la nuo­va polit­i­ca euro­pea di coe­sione e gli obi­et­tivi fis­sati nel­la strate­gia Europa 2020, e sul­la scor­ta delle espe­rien­ze svilup­pate nei prece­den­ti peri­o­di di pro­gram­mazione, la Coop­er­azione Ter­ri­to­ri­ale Euro­pea – CTE 2014–2020 pun­ta a con­seguire un mag­giore impat­to degli inter­ven­ti sui ter­ri­tori ed un uti­liz­zo anco­ra più inci­si­vo degli inves­ti­men­ti. Il quin­to peri­o­do di pro­gram­mazione di INTERREG ha un bilan­cio pari a 10,1 mil­iar­di di euro investi­ti in oltre 100 pro­gram­mi di coop­er­azione tra le regioni ed i part­ner ter­ri­to­ri­ali, sociali ed eco­nomi­ci. Questo bud­get include anche la dotazione del FESR des­ti­na­ta agli Sta­ti mem­bri per parte­ci­pare a pro­gram­mi di coop­er­azione trans­frontal­iera ester­na del­l’UE sostenu­ti da altri stru­men­ti (Stru­men­to di pread­e­sione IPA e Stru­men­to europeo di vic­i­na­to ENI);
  • nell’ambito dei Pro­gram­mi di Coop­er­azione Ter­ri­to­ri­ale Euro­pea 2014–2020 la Regione Puglia è ter­ri­to­rio eleg­gi­bile per i seguen­ti Pro­gram­mi: Inter­reg Mediter­re­an, ENI CBC Med Inter­reg Europe, Italy-Alba­nia-Mon­tene­gro, Greece-Italy, Italy-Croa­t­ia, Adri­on;
  • il Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio, in rap­p­re­sen­tan­za del­la Regione Puglia, ha parte­ci­pa­to in qual­ità di part­ner a diverse pro­poste prog­et­tuali sulle call già aperte per il peri­o­do di pro­gram­mazione 2014–2020 e intende con­cor­rere ad ulte­ri­ori call in usci­ta sino alla fine del­la pro­gram­mazione;
  • molte pro­poste prog­et­tuali sono state val­u­tate pos­i­ti­va­mente e finanzi­ate, con una quo­ta parte des­ti­na­ta al Dipar­ti­men­to, risul­tano allo sta­to attuale le seguen­ti, men­tre altre sono in cor­so di val­u­tazione:
  • i sum­men­zionati prog­et­ti preve­dono attiv­ità final­iz­zate alla pro­tezione del pat­ri­mo­nio nat­u­rale dagli effet­ti neg­a­tivi del tur­is­mo inten­si­vo e alla pro­mozione del tur­is­mo sosteni­bile coer­en­ti con gli scopi e le final­ità isti­tuzion­ali di ARPA Puglia i prog­et­ti preve­dono risorse finanziarie, cop­erte per l’85% dal Fon­do Europeo di Svilup­po Regionale e per il 15% dal cofi­nanzi­a­men­to nazionale cop­er­to, per i part­ner ital­iani, dal Fon­do di Rotazione – ex n. 183/1987, anche per l’acquisizione di exter­nal exper­tise a sup­por­to delle attiv­ità delle strut­ture di staff del Dipar­ti­men­to;

CONSIDERATO CHE 

  • la Legge 7 agos­to 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in mate­ria di pro­ced­i­men­to ammin­istrati­vo e di diritto di acces­so ai doc­u­men­ti ammin­is­tra­tivi” sta­bilisce espres­sa­mente all’art. 15 che: “(…) le ammin­is­trazioni pub­bliche pos­sono sem­pre con­clud­ere tra loro accor­di per dis­ci­pli­nare lo svol­gi­men­to in col­lab­o­razione di attiv­ità di inter­esse comune”;
  • i prin­cipi giurispru­den­ziali comu­ni­tari e nazion­ali in mate­ria di coop­er­azione oriz­zon­tale tra le pub­bliche ammin­is­trazioni e le indi­cazioni for­nite nel doc­u­men­to del­la Com­mis­sione Euro­pea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono sta­ti recen­te­mente cod­i­fi­cati dall’art. 12, par. 4 del­la diret­ti­va 2014/24/UE e recepi­ti nel­l’art. 5, com­ma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle diret­tive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con­trat­ti di con­ces­sione, sug­li appalti pub­bli­ci e sulle pro­ce­dure d’appalto degli enti eroga­tori nei set­tori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordi­no del­la dis­ci­plina vigente in mate­ria di con­trat­ti pub­bli­ci rel­a­tivi a lavori, servizi e for­ni­ture) che dispone: “Un accor­do con­clu­so esclu­si­va­mente tra due o più ammin­is­trazioni aggiu­di­ca­tri­ci non rien­tra nell’ambito di appli­cazione del pre­sente codice, quan­do sono sod­dis­fat­te tutte le seguen­ti con­dizioni:
  1. l’accordo sta­bilisce o real­iz­za una coop­er­azione tra le ammin­is­trazioni aggiu­di­ca­tri­ci o gli enti aggiu­di­ca­tori parte­ci­pan­ti, final­iz­za­ta a garan­tire che i servizi pub­bli­ci che essi sono tenu­ti a svol­gere siano presta­ti nell’ottica di con­seguire gli obi­et­tivi che essi han­no in comune;
  2. l’attuazione di tale coop­er­azione è ret­ta esclu­si­va­mente da con­sid­er­azioni iner­en­ti all’interesse pub­bli­co;
  3. le ammin­is­trazioni aggiu­di­ca­tri­ci o gli enti aggiu­di­ca­tori parte­ci­pan­ti svol­go­no sul mer­ca­to aper­to meno del 20 per cen­to delle attiv­ità inter­es­sate dal­la coop­er­azione”.
  • i pre­sup­posti richi­esti ai fini del­la legit­tim­ità dell’impiego del­lo stru­men­to dell’accordo sono sta­ti indi­vid­uati nei seguen­ti pun­ti:
  1. l’accordo rego­la la real­iz­zazione di un inter­esse pub­bli­co, effet­ti­va­mente comune ai parte­ci­pan­ti, che le Par­ti han­no l’obbligo di perseguire come com­pi­to prin­ci­pale, da val­u­tar­si alla luce delle final­ità isti­tuzion­ali degli Enti coin­volti di cui alle pre­messe;
  2. alla base dell’accordo vi è una reale divi­sione di com­pi­ti e respon­s­abil­ità;
  3. le Par­ti non han­no svolto sul mer­ca­to aper­to le attiv­ità ogget­to del pre­sente accor­do di coop­er­azione;
  4. i movi­men­ti finanziari tra i sogget­ti che sot­to­scrivono l’accordo devono con­fig­u­rar­si solo come ris­toro delle spese sostenute, essendo esclu­so il paga­men­to di un vero e pro­prio cor­rispet­ti­vo, com­pren­si­vo di un mar­gine di guadag­no;
  5. il ricor­so all’accordo non può inter­ferire con il persegui­men­to dell’interesse prin­ci­pale delle norme comu­ni­tarie in tema di appalti pub­bli­ci, ossia la lib­era cir­co­lazione dei servizi e l’apertura alla con­cor­ren­za non fal­sa­ta negli Sta­ti mem­bri;
  • le Par­ti, per­tan­to, inten­dono stip­u­lare, ai sen­si e per gli effet­ti dell’art. 15 del­la legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, com­ma 4, del­la Diret­ti­va 24/2014/UE, dell’art. 5, com­ma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e del­la giurispru­den­za comu­ni­taria e nazionale in mate­ria, un accor­do di coop­er­azione final­iz­za­to allo svol­gi­men­to di attiv­ità di inter­esse comune, coer­en­ti con le pre­vi­sioni con­tenute negli appli­ca­tion form dei prog­et­ti di coop­er­azione indi­vid­uati in pre­mes­sa e con le final­ità isti­tuzion­ali delle Par­ti, sen­za il paga­men­to di alcun cor­rispet­ti­vo, eccet­to il rim­bor­so dei costi sostenu­ti;
  • le Par­ti, in ragione del pre­sente accor­do di coop­er­azione, si impeg­nano a met­tere a dis­po­sizione risorse umane e stru­men­tali e ogni altra azione di com­pe­ten­za ritenu­ta utile per:
  1. la pre­sen­tazione di nuove pro­poste prog­et­tuali da can­di­dare alle prossime call del­la coop­er­azione ter­ri­to­ri­ale euro­pea che saran­no aperte nel cor­so del peri­o­do di pro­gram­mazione 2014–2020, in relazione ai Pro­gram­mi per i quali la Regione Puglia è ter­ri­to­rio eleg­gi­bile;
  2. l’esecuzione dei prog­et­ti approvati di cui le Par­ti risulti­no ben­e­fi­cia­rie, come indi­vid­uati nel pre­sente accor­do; 

VISTO

  • l’articolo 15 del­la Legge n. 241/90;
  • l’art. 5, com­ma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
  • la DGR n. 2380 del 21/12/2018 con la quale la Giun­ta regionale ha approva­to lo schema di Accor­do di Coop­er­azione ex art. 15 del­la Legge n. 241/90 con altri enti pub­bli­ci inter­es­sati alle attiv­ità di coop­er­azione ter­ri­to­ri­ale euro­pea;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

Il Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio del­la Regione Puglia (di segui­to sem­plice­mente Dipar­ti­men­to) — con sede legale in Bari, Lun­go­mare Nazario Sauro, n. 33 — 70121 (Codice Fis­cale 80017210727), rap­p­re­sen­ta­to dal Diret­tore di Dipar­ti­men­to pro tem­pore, domi­cil­ia­to pres­so la sede del Dipar­ti­men­to.

e

ARPA Puglia, con sede Bari, Cor­so Tri­este 27 — 70126 – P. IVA n. 05830420724, legal­mente rap­p­re­sen­ta­ta dal Diret­tore Gen­erale, Avv. Vito Bruno.

nel prosieguo, con­giun­ta­mente indi­cati come “Par­ti”, si con­viene e si stip­u­la quan­to segue:

Art. 1

 (Ogget­to e final­ità dell’Accordo di coop­er­azione)

Il Dipar­ti­men­to e ARPA Puglia, cias­cuno per le rispet­tive com­pe­ten­ze, con­cor­dano di coop­er­are nell’ambito del­la Coop­er­azione Ter­ri­to­ri­ale Euro­pea – CTE per  le seguen­ti final­ità

  1. pre­sentare nuove pro­poste prog­et­tuali da can­di­dare alle call che saran­no aperte nel cor­so del peri­o­do di pro­gram­mazione 2014–2020, in relazione ai Pro­gram­mi per i quali la Regione Puglia è ter­ri­to­rio eleg­gi­bile;
  2. real­iz­zare le attiv­ità così come descritte negli appli­ca­tion form dei prog­et­ti approvati di cui le Par­ti risulti­no ben­e­fi­cia­rie.

Art. 2

(Impeg­ni delle Par­ti)

  1. Per il rag­giung­i­men­to delle final­ità di cui alle pre­messe – che for­mano parte inte­grante del pre­sente Accor­do — e degli obi­et­tivi di cui all’art. 1, le Par­ti si impeg­nano a col­lab­o­rare assumen­do speci­fi­ci impeg­ni oper­a­tivi. In par­ti­co­lare:
  2. il Dipar­ti­men­to:
    • definisce le pri­or­ità strate­giche di attuazione delle attiv­ità;
    • coor­di­na il proces­so di attuazione delle attiv­ità, assi­cu­ran­done la coeren­za con le pri­or­ità strate­giche del­la pro­gram­mazione regionale;
    • mette a dis­po­sizione le pro­prie risorse e com­pe­ten­ze pro­fes­sion­ali, tec­niche e ammin­is­tra­tive, nonché i pro­pri data­base infor­ma­tivi, ovvero quel­li delle Agen­zie e degli Enti parte­ci­pati affer­en­ti alle com­pe­ten­ze del Dipar­ti­men­to, per la migliore rius­ci­ta dei prog­et­ti;
  1. ARPA Puglia:
    • dec­li­na oper­a­ti­va­mente le pri­or­ità strate­giche su cui focal­iz­zare le fasi di ese­cuzione delle attiv­ità prog­et­tuali, delle azioni e dei rel­a­tivi con­tenu­ti;
    • mette a dis­po­sizione le pro­prie risorse e com­pe­ten­ze pro­fes­sion­ali e tec­niche per la con­duzione delle attiv­ità prog­et­tuali, provve­den­do, lad­dove nec­es­sario, all’acquisizione di beni e servizi a ciò nec­es­sari;
  2. le Par­ti col­la­bor­eran­no, cias­cuno nell’ambito delle pro­prie com­pe­ten­ze, ruoli e respon­s­abil­ità come indi­vid­uati alle prece­den­ti let­tere a) e b), all’attuazione ed all’esecuzione delle attiv­ità pre­viste negli appli­ca­tion form, nei quali ven­gono indi­vid­uati e defin­i­ti la tipolo­gia delle azioni da real­iz­zare e degli obi­et­tivi da con­seguire, le modal­ità di ese­cuzione delle azioni, i costi com­p­lessivi per le azioni indi­vid­u­ate, il crono­pro­gram­ma, impeg­nan­dosi a garan­tire l’elevato liv­el­lo qual­i­ta­ti­vo delle com­pe­ten­ze delle risorse pro­fes­sion­ali coin­volte nell’esecuzione delle azioni prog­et­tuali con­di­vise.

Art. 3

(Dura­ta dell’Accordo) 

  1. Il pre­sente Accor­do, che entra in vig­ore a decor­rere dal­la data del­la sua sot­to­scrizione, ha dura­ta per l’intero peri­o­do utile alla ges­tione e chiusura delle attiv­ità dei prog­et­ti, come defini­to nei crono­pro­gram­mi e negli appli­ca­tion form.
  2. Le Par­ti si dan­no atto e con­ven­gono che le attiv­ità dovran­no essere por­tate mate­rial­mente a ter­mine e com­ple­tate sec­on­do la tem­p­is­ti­ca indi­ca­ta nei sud­det­ti doc­u­men­ti.

Art. 4

       (Modal­ità di Col­lab­o­razione) 

  1. Le Par­ti col­la­bor­eran­no al con­segui­men­to del comune pub­bli­co inter­esse, pro­muoven­do lo scam­bio di infor­mazioni utili a real­iz­zare gli obi­et­tivi con­cor­dati, for­nen­do quan­to nec­es­sario per il man­ten­i­men­to degli impeg­ni assun­ti e avval­en­dosi delle rispet­tive strut­ture e risorse, com­p­rese quelle delle Agen­zie e degli Enti parte­ci­pati affer­en­ti alle com­pe­ten­ze del Dipar­ti­men­to nel rispet­to delle nor­ma­ti­va vigen­ti.
  2. Per la real­iz­zazione delle attiv­ità ogget­to del pre­sente Accor­do, le Par­ti attiver­an­no risorse finanziarie a valere sui com­pe­ten­ti capi­toli dei Bilan­ci di pre­vi­sione delle annu­al­ità di rifer­i­men­to.

Art. 5

(Ren­di­con­tazione e pro­ce­du­ra di rim­bor­so dei costi) 

  1. Il rim­bor­so dei costi sostenu­ti avver­rà, pre­via ren­di­con­tazione degli stes­si, nel rispet­to del­la dis­ci­plina dei Pro­gram­mi di coop­er­azione ter­ri­to­ri­ale euro­pea 2014/2020 e di quan­to sta­bil­i­to dai rel­a­tivi rego­la­men­ti comu­ni­tari in mate­ria.
  2. Le Par­ti sono tenute a con­ser­vare e a ren­dere disponi­bile la doc­u­men­tazione rel­a­ti­va all’attuazione delle attiv­ità, ivi com­pre­si tut­ti i gius­ti­fica­tivi di spe­sa, nonché a con­sen­tire le ver­i­fiche in loco, a favore delle autorità di con­trol­lo region­ali, nazion­ali e comu­ni­tarie per almeno dieci anni suc­ces­sivi alla con­clu­sione delle attiv­ità stesse, sal­vo diver­sa indi­cazione in cor­so d’opera da parte del­la Regione o di altri organi com­pe­ten­ti.
  1. In caso di ver­i­fi­ca, in sede di con­trol­lo, del man­ca­to pieno rispet­to delle dis­ci­pline comu­ni­tarie, nazion­ali e region­ali, anche se non penal­mente ril­e­van­ti, si pro­ced­erà a dichiarare la deca­den­za dell’importo finanzi­a­to e al recu­pero delle even­tu­ali somme già ero­gate.

Art. 6

(Reces­so)

  1. Cias­cu­na Parte si ris­er­va il dirit­to di recedere dal pre­sente Accor­do in tut­ti i casi, com­pre­so l’inadempimento dell’altra parte, che pregiu­dichi­no la pos­si­bil­ità di rag­giun­gere le pro­prie final­ità isti­tuzion­ali.

Art. 7

(Comi­ta­to di attuazione) 

  1. Per l’attuazione del pre­sente Accor­do è cos­ti­tu­ito, pres­so il Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio del­la Regione Puglia, un Comi­ta­to di attuazione com­pos­to da:
  • per il Dipar­ti­men­to: dal Diret­tore e dal Respon­s­abile Uni­co del Pro­ced­i­men­to o loro del­e­gati;
  • per ARPA Puglia: dal Diret­tore Gen­erale e dal Diret­tore dell’U.O.C. Ambi­en­ti Nat­u­rali o loro del­e­gati;
  1. Il Comi­ta­to provvede a:
  • svol­gere fun­zioni di ind­i­riz­zo per garan­tire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento;
  • pro­gram­mare e mon­i­torare l’espletamento di tutte le azioni pre­viste dal pre­sente Accor­do.
  1. Il Comi­ta­to è aper­to alla parte­ci­pazione di altre Agen­zie ed Enti parte­ci­pati del­la Regione per le materie di com­pe­ten­za.

Art. 8

 (Ref­er­en­ti)

  1. Le Par­ti pos­sono nom­inare ref­er­en­ti delle attiv­ità di cui al pre­sente Accor­do, dan­done comu­ni­cazione all’altra parte. I ref­er­en­ti for­niscono peri­odica­mente il rap­por­to sul­lo sta­to di avan­za­men­to delle attiv­ità e la relazione finale in ordine all’at­tiv­ità svol­ta, con indi­cazione dei risul­tati ottenu­ti.

Art. 9

(Dis­po­sizioni gen­er­ali e fis­cali)

  1. Qual­si­asi con­tro­ver­sia che dovesse nascere dal­l’ese­cuzione del pre­sente Accor­do, qualo­ra le Par­ti non ries­cano a definir­la amichevol­mente, sarà devo­lu­ta all’autorità giudiziaria com­pe­tente.
  2. Qual­si­asi pat­tuizione che mod­i­fichi, inte­gri o sos­ti­tu­is­ca il pre­sente Accor­do sarà val­i­da solo se con­cor­da­ta per iscrit­to tra le Par­ti.
  3. Ai fini del pre­sente Accor­do, cias­cu­na delle Par­ti elegge domi­cilio legale nel­la pro­pria sede indi­ca­ta in epi­grafe.
  4. Per tut­to quan­to non pre­vis­to nel pre­sente Accor­do, le Par­ti rin­viano espres­sa­mente alla dis­ci­plina del codice civile.
  5. Il pre­sente Accor­do, redat­to per scrit­tura pri­va­ta non aut­en­ti­ca­ta in for­ma­to dig­i­tale, ai sen­si del­l’art. 15 del­la L. n. 241/1990, è esente da impos­ta di bol­lo e di reg­istro, con­tem­p­lan­do erogazioni final­iz­zate a sostenere attiv­ità di ricer­ca, per cui si appli­ca l’art. 1, com­mi 353 e 354 del­la Legge 23 dicem­bre 2005, n. 266.

Art. 10

(Comu­ni­cazioni)

  1. Tutte le comu­ni­cazioni pre­viste nel pre­sente Accor­do dovran­no essere effet­tuate ai seguen­ti recapi­ti:
  2. a) per la Regione Puglia:

Diret­tore del Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del ter­ri­to­rio

Via Piero Gob­et­ti, 26 — 70125 — Bari

Tel/fax: 080 540 5615 / 6413

e‑mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it

pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

servizioturismo@pec.rupar.puglia.it

 

  1. per ARPA Puglia:

Diret­tore Gen­erale , Cor­so Tri­este , 27 – 70126 – Bari

Tel. 0805460151

Email: dg@arpa.puglia.it

PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

______

Regione Puglia

Dipar­ti­men­to Tur­is­mo, Econo­mia del­la Cul­tura e Val­oriz­zazione del Ter­ri­to­rio

 

 

 ARPA Puglia

 

Aldo Patruno   Vito Bruno

 

* Il pre­sente Accor­do viene sot­to­scrit­to con fir­ma dig­i­tale ai sen­si del com­ma 2‑bis dell’art. 15 Legge 7 agos­to 1990, n. 241, così come mod­i­fi­ca­to dal­l’art. 6, com­ma 2, Legge n. 221 del 17 dicem­bre 2012.

 

 

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