I REATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

I REATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

14/03/2020 0 Di Marco Montini

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Le errate infor­mazioni che cir­colano in questi giorni ci impon­gono di fare chiarez­za sulle respon­s­abil­ità penali derivan­ti dal­la vio­lazione delle pre­scrizioni recen­te­mente imposte dal­la Pres­i­den­za del Con­siglio dei Min­istri al fine del con­teni­men­to del con­ta­gio del Covid-19.
Con par­ti­co­lare rifer­i­men­to alle lim­i­tazioni allo sposta­men­to delle per­sone fisiche all’interno di tut­to il ter­ri­to­rio nazionale (c.d zona rossa), è pre­vista la respon­s­abil­ità del trasgres­sore ex art. 650 cod.pen.; tale norma,rubricata “inosser­van­za dei provved­i­men­ti dell’Autorità”,prevede,sempre che il fat­to non cos­ti­tu­is­ca un più grave reato,l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a due­cen­to­sei euro.
Qualo­ra nell’autocertificazione — attes­tante che lo sposta­men­to avviene per com­pro­vate esi­gen­ze lavorative,situazioni di necessità,motivi di salute o,infine, rien­tro nel pro­prio domicilio,abitazione o res­i­den­za – si dichairi il fal­so, risul­terà inte­gra­to anche il reato di cui all’art 483 cod.pen. (fal­sità ide­o­log­i­ca commes­sa dal pri­va­to in atto pub­bli­co) che punisce, con la pena fino a due anni di reclu­sione, la fal­sa attes­tazione a un pub­bli­co uffi­ciale dei fat­ti dei quali l’atto è des­ti­na­to a provare la ver­ità.
Da uno a cinque anni di reclu­sione ‚invece, è la pena pre­vista nel caso di col­posa dif­fu­sione dell’epidemia ex art.452 cod.pen.
Ben più grave è la respon­s­abil­ità di col­oro che volon­tari­a­mente con­tagi­no altre per­sone: oltre al caso lim­ite dell’art 438 cod.pen.,che punisce con l’ergastolo chi­unque cagiona una epi­demia medi­ante la dif­fu­sione di ger­mi patogeni,possono essere con­tes­ta­ti i reati di cui all’art 575 cod.pen (omi­cidio volon­tario) e all’art. 582 cod. pen. (lesioni per­son­ali) rispet­ti­va­mente nel caso di morte o di malat­tia dei sogget­ti attin­ti dal mor­bo.

Vale­rio de Gioia e Pier­gior­gio Assum­ma

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