Lyoness Italia sanzionata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Lyoness Italia sanzionata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

18/01/2019 0 Di puntoacapo

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U.Di.Con.: “Diritto al rimborso per i consumatori coinvolti”.

“L’Autorità Garante del­la Con­cor­ren­za e del Mer­ca­to ha sanzion­a­to Lyoness Italia srl per­ché il sis­tema di pro­mozione uti­liz­za­to per dif­fondere fra i con­suma­tori una for­mu­la di acquis­to di beni con cash­back, ovvero con la resti­tuzione di una per­centuale del denaro spe­so pres­so gli eser­centi con­ven­zionati è scor­ret­to – scrive in una nota il Pres­i­dente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – ques­ta prat­i­ca, infat­ti, inte­gra un sis­tema dalle carat­ter­is­tiche pirami­dali, fat­tispecie annover­a­ta dal Codice del Con­sumo tra le pratiche com­mer­ciali in ogni caso ingan­nevoli”.

In ques­ta vicen­da, purtrop­po, sono coin­volti migli­a­ia di con­suma­tori-risparmi­a­tori, ingan­nati da ques­ta soci­età sui pre­sun­ti facili guadag­ni insi­ti nel sis­tema.

“Il sis­tema di pro­mozione, uti­liz­zan­do il pretesto del descrit­to van­tag­gio degli acquisti con cash­back, — pros­egue Nesci — si sostanzia in realtà nel reclu­ta­men­to di un numero ele­va­to di con­suma­tori ai quali viene richiesto, dopo aver assun­to la veste di incar­i­ca­to alle ven­dite, di pagare una fee di ingres­so par­ti­co­lar­mente ele­va­ta per accedere al pri­mo liv­el­lo com­mis­sion­ale (pari a 2.400,00 euro) e iniziare la “car­ri­era” come Lyconet Pre­mi­um Mar­keter, suc­ces­si­va­mente, essi devono reclutare altri con­suma­tori, nonché effet­tuare ulte­ri­ori ver­sa­men­ti per con­fer­mare e pro­gredire nel­la “car­ri­era”. L’istruttoria svol­ta dall’Antitrust – con­clude Nesci — ha con­sen­ti­to di appu­rare che la pos­si­bil­ità di ottenere uno scon­to dif­fer­i­to sug­li acquisti sot­to for­ma di cash­back cos­ti­tu­isce in realtà un aspet­to sec­on­dario del vol­ume eco­nom­i­co gen­er­a­to dal sis­tema Lyoness”.

Il Pres­i­dente Regionale U.Di.Con. Piemonte Pino Arceri, ha poi par­la­to dell’azione che svilup­perà la sua asso­ci­azione: “L’Autorità ha accer­ta­to le modal­ità ingan­nevoli con le quali sono prospet­tate le carat­ter­is­tiche, i ter­mi­ni e le con­dizioni del sis­tema di pro­mozione Lyoness, aspet­ti non adeguata­mente chiar­i­ti sia sui siti inter­net che negli even­ti pro­mozion­ali – asserisce Arceri – da non sot­to­va­l­utare anche l’assenza in det­ti siti inter­net di talune infor­mazioni essen­ziali richi­este nelle ven­dite a dis­tan­za, quali quelle sulle modal­ità di trat­ta­men­to dei recla­mi, sul dirit­to di reces­so e sul foro com­pe­tente. Gra­zie a tale provved­i­men­to – con­clude Arceri — i con­suma­tori-risparmi­a­tori coin­volti nel­la vicen­da pos­sono far valere più facil­mente i pro­pri dirit­ti. L’U.Di.Con. sta pre­dispo­nen­do per i pro­pri asso­ciati le azioni giudiziarie più idonee per ottenere il rim­bor­so delle somme dovute e si rende disponi­bile a tute­lare tut­ti i con­suma­tori coin­volti”.

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