Anzio, Mattia: la concessione del nuovo porto deve essere dichiarata decaduta

Anzio, Mattia: la concessione del nuovo porto deve essere dichiarata decaduta

13/12/2018 0 Di puntoacapo

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“Occorre dichiarare la deca­den­za del­la con­ces­sione dema­niale n.6586 del 21 set­tem­bre 2011 per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to com­mer­ciale e tur­is­ti­co di Anzio”. Lo chiedono i con­siglieri del PD Eleono­ra Mat­tia ed Emil­iano Min­nuc­ci in una mozione che impeg­na il pres­i­dente Nico­la Zin­garet­ti e la Giun­ta regionale a porre fine ad una vicen­da che sta cre­an­do dan­ni sia alla comu­nità di Anzio che alla stes­sa Regione.

“Non solo, dopo sette anni, non vi è trac­cia del por­to che dove­va essere real­iz­za­to in cinque anni, – spie­ga Eleono­ra Mat­tia – ma abbi­amo ricostru­ito, atti alla mano, tutte le inadem­pien­ze su cui si fon­da la richi­es­ta di deca­den­za del­la con­ces­sione. In par­ti­co­lare, dalle carte è emer­so che i ter­mi­ni del­la con­ces­sione risul­tano com­ple­ta­mente dis­at­te­si dal con­ces­sion­ario; i bilan­ci recen­ti del­la Capo d’Anzio Spa (che ha già pesan­te­mente sva­l­u­ta­to il cap­i­tale sociale iniziale) pre­sen­tano seg­nali di insol­ven­za di notev­ole entità, non solo nei con­fron­ti del­la Regione Lazio, a cui non sono sta­ti pagati i canoni annui, ma anche nei con­fron­ti dell’erario, in qual­ità di sos­ti­tu­to d’imposta. A tut­to questo si aggiunge che si sono ver­i­fi­cati episo­di recen­ti che met­tono in dis­cus­sione l’affidabilità del­la soci­età con­ces­sion­ar­ia, vis­to il ten­ta­ti­vo del socio pri­va­to di mino­ran­za del­la Capo d’Anzio Spa di far rifluire il con­testo azien­dale in un fon­do spec­u­la­ti­vo alter­na­ti­vo, in un ter­ri­to­rio che sap­pi­amo essere molto del­i­ca­to”.

“In prat­i­ca – con­clude la Mat­tia – rite­ni­amo sia il momen­to di ridare ad Anzio una prospet­ti­va di cresci­ta e di svilup­po che, allo sta­to attuale, non c’è. Sen­za con­tare che, poiché il Cap­i­tale sociale del­la Capo d’Anzio Spa  è detenu­to al 61% dal Comune di Anzio, tutte le inadem­pien­ze del con­ces­sion­ario si tra­ducono auto­mati­ca­mente in dan­ni per la comu­nità e per la Regione Lazio. E’ per questo che dob­bi­amo muover­ci tem­pes­ti­va­mente per ripristinare con­dizioni di rego­lar­ità”.

 

MOZIONE

Ogget­to: dichiarazione di deca­den­za del­la con­ces­sione dema­niale n.6586 del 21/09/2011 per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to com­mer­ciale e per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to tur­is­ti­co di Anzio.

PREMESSO

  • CHE in data 09/10/2010 veni­va sot­to­scrit­to, tra la Regione Lazio e il Comune di Anzio, un accor­do di pro­gram­ma pro­pe­deu­ti­co al rilas­cio del­la con­ces­sione in ogget­to;
  • CHE in data 26/11/2010 veni­va approva­to dal­la Giun­ta Comu­nale di Anzio (delib­er­azione n. 238 del 26/11/2010) un atto d’obbligo (così come mod­i­fi­ca­to all’art.3 com­ma 1 del­la delib­er­azione di Giun­ta Comu­nale n. 244 del 15/12/2010) che prevede una serie di adem­pi­men­ti a cari­co del­la soci­età Capo d’Anzio spa;
  • CHE in data 21/09/2011 veni­va rilas­ci­a­ta dal­la Regione Lazio alla soci­età Capo d’Anzio spa la con­ces­sione dema­niale marit­ti­ma rep.n.6586 per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to com­mer­ciale di Anzio e per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to tur­is­ti­co di Anzio dove veni­va sta­bil­i­to:
  1. All’art.2) (scopo) “che è di pub­bli­co inter­esse la real­iz­zazione del por­to e che le opere col­le­gate siano real­iz­zate nei tem­pi pro­gram­mati e comunque più bre­vi pos­si­bili per il rilan­cio del set­tore nau­ti­co e quale ele­men­to di traino per lo svilup­po delle attiv­ità tur­is­tiche, por­tu­ali carat­ter­is­tiche con impor­tan­ti ritorni anche sull’occupazione del ter­ri­to­rio di Anzio Net­tuno e la Regione Lazio”;
  2. All’art.2 (dura­ta) “la dura­ta del­la con­ces­sione in 50 anni a decor­rere dal col­lau­do delle opere e comunque dal­la data di inizio del­la ges­tione lucra­ti­va a cui sono aggiun­ti un peri­o­do di 5 anni per la real­iz­zazione delle opere, con decor­ren­za dal­la data di rilas­cio del­la con­ces­sione e fino alla data del col­lau­do ovvero fino alla data di inizio del­la ges­tione lucra­ti­va, sal­vo pro­ro­ga ai sen­si dell’art. 4 del­la con­ces­sione stes­sa”;
  3. All’art. 4 (con­seg­na delle aree) “la con­seg­na di una pri­ma fase del c.d. di “cantiere” di un’area di mq. 85.000 di spec­chi acquei e suc­ces­si­va­mente dopo 18 mesi di ulte­ri­ori mq. 30.000 e dopo 36 mesi di 336.910 di spec­chi acquei e mq. 5.100 di area dema­niale marit­ti­ma per un totale di mq. 457.010,54”;
  4. All’art. 5 (clau­sole iner­en­ti l’esecuzione dei lavori) 3° cpv “le pro­ce­dure per l’affidamento del­la prog­et­tazione esec­u­ti­va e dei lavori (gara pub­bli­ca) per l’esecuzione delle opere dovran­no iniziare entro 60 giorni dal­la data di con­seg­na delle aree sulle quali le opere dovran­no essere ese­gui­te (…) inoltre a segui­to del­la pro­ce­du­ra di ver­i­fi­ca di ottem­per­an­za alle pre­scrizioni del decre­to VIA i lavori dovran­no avere inizio entro 60 giorni dall’emissione del provved­i­men­to lib­er­a­to­rio del Min­is­tero dell’Ambiente, del Ter­ri­to­rio e del­la Dife­sa del mare.(…); 6° cpv: “sia nel caso di gius­ti­fi­ca­to ritar­do nell’esecuzione dei lavori o dell’inizio del­la ges­tione (…) l’Amministrazione sot­to­por­rà il con­ces­sion­ario, per una dura­ta mas­si­ma di 360 giorni, ad una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritar­do non gius­ti­fi­ca­to: oltre tale ter­mine potrà essere eserci­ta­ta la facoltà di dichiarare la deca­den­za del­la con­ces­sione ai sen­si dell’art. 47 Cod. Nav.” ;
  5. All’art.6 (canone ann­uo ed impos­ta regionale) che “il canone ann­uo per la fase di cantiere veni­va sta­bil­i­to in:
  • € 40.000,00 rel­a­ti­vo alla con­seg­na di mq. 85.000 (peri­o­do di 18 mesi dal­la stip­u­la del­la con­ces­sione ovvero dal 21/9/2011 al 21/3/2013)
  • € 54.599,13 rel­a­ti­vo alla con­seg­na dei suc­ces­sivi mq. 30.000 (per il peri­o­do dal 21/3/2013 al 21/9/2014)
  • € 217.683,17 rel­a­ti­vo alla con­seg­na di ulte­ri­ori mq. 336.910 + 5.100 per un totale di 457.010 mq. (per il peri­o­do dal 21/9/2014 al 21/9/2016);
  • 8° cpv (pg. 24 del­la Con­ces­sione) “decor­so il ter­mine di cui sopra, per il peri­o­do di ges­tione o nel caso di accer­ta­ta uti­liz­zazione lucra­ti­va del­la con­ces­sione (…) la con­ces­sion­ar­ia dovrà cor­rispon­dere il canone ann­uo ordi­nario di € 619.104,18”
  • 10° cpv (pg. 25 del­la con­ces­sione) “la dura­ta delle due fasi (cantiere) e (ges­tione) è attes­ta­ta dal crono­pro­gram­ma elab­o­ra­to dal­la con­ces­sion­ar­ia. Il rispet­to di tale piano sarà ogget­to di ver­i­fi­ca semes­trale da parte dell’amministrazione conce­dente e/o del­la com­mis­sione di col­lau­do (…) e sarà garan­ti­to attra­ver­so la pre­vi­sione di penali da appli­care in caso di ritar­do” (…)”
  1. All’art.7 (cauzione) “a garanzia del­la cor­ret­ta osser­van­za degli obb­lighi assun­ti con il pre­sente atto la con­ces­sion­ar­ia cos­ti­tuirà, a tito­lo di cauzione, la garanzia fidijussoria/assicurativa dell’ammontare di € 1.261.320,30 che dovrà essere intes­ta­ta alla Regione Lazio quale ente conce­dente e dell’Agenzia del Demanio quale ammin­is­tra­tore tito­lare del bene”,
  2. All’art. 9 “la con­ces­sion­ar­ia si obbli­ga, altresì, a:
  • Dare inizio ai lavori autor­iz­za­ti con la pre­sente con­ces­sione entro 60 giorni dal­la con­seg­na delle aree (…) dopo avere ottenu­to tutte le con­ces­sioni, autor­iz­zazioni, per­me­s­si, nul­la osta e sim­ili (…)
  • (…)
  • Com­pletare i lavori entro e non oltre 60 mesi dal­la data di con­seg­na delle aree; in man­can­za, ed anche nel caso in cui il ritar­do sia dovu­to a con­tenzioso, l’Autorità proce­dente si ris­er­va di dis­porre la deca­den­za del­la con­ces­sione ai sen­si dell’art. 47 Cod. Nav.”
  • CHE in data 18/1/2012, veni­va con­seg­na­ta dal­la Regione Lazio alla Capo d’Anzio Spa l’area dema­niale rel­a­ti­va alla pri­ma fase c.d. di “cantiere”, che prevede­va diver­si obb­lighi a cari­co del­la Capo d’Anzio Spa, tra i quali, “munir­si di ogni even­tuale autor­iz­zazione per l’esecuzione delle opere di cui trat­tasi, qualo­ra occor­ren­ti, pri­ma dell’inizio dei lavori o che comunque dovessero ren­der­si nec­es­sarie nel­lo svol­gi­men­to degli stes­si, con par­ti­co­lare riguar­do a quelle di carat­tere ambi­en­tale, di sicurez­za ed urban­is­tiche”;
  • CHE, con mis­si­va del 03/02/2014 (prot. 6/2014) per­venu­ta alla Regione Lazio in data 04/02/2014, la Capo d’Anzio Spa, in dero­ga a quan­to pre­vis­to dall’art.4 del­la con­ces­sione, chiede­va alla Regione Lazio la con­seg­na di tutte le restanti aree cos­tituen­ti l’oggetto del­la con­ces­sione dema­niale marit­ti­ma de quo e, con­tes­tual­mente, chiede­va una pro­ro­ga di 12 mesi del­la fase c.d. di “cantiere” per i motivi esplic­i­tati nel­la relazione alle­ga­ta alla mis­si­va, al fine di recu­per­are il tem­po imp­ie­ga­to nel­la pre­dis­po­sizione ed ese­cuzione delle fasi di rac­col­ta delle man­i­fes­tazioni di inter­esse e di gara e per il com­pi­men­to delle seguen­ti attiv­ità, così descritte:
    • pre­dis­po­sizione in house del­la prog­et­tazione esec­u­ti­va;
    • val­u­tazione di ottem­per­an­za alle pre­scrizioni del decre­to VIA;
    • con­segui­men­to delle cor­re­late autor­iz­zazioni;
    • suc­ces­si­vo avvio dei lavori, come meglio descrit­ti nel nuo­vo crono pro­gram­ma oggi pro­pos­to in sos­ti­tuzione di quel­lo alle­ga­to al prog­et­to defin­i­ti­vo;
  • CHE, nel­la sud­det­ta mis­si­va del 03/02/2014, la Capo d’Anzio Spa, con­sid­er­a­ta la gara di appal­to neg­a­ti­va del mar­zo 2013, esprime­va la volon­tà di gestire diret­ta­mente le attiv­ità ogget­to di con­ces­sione e dichiar­a­va che i lavori “ver­ran­no ese­gui­ti con mezzi finanziari pro­pri diret­ti ed indi­ret­ti, sec­on­do le fasi sta­bilite e ter­ran­no con­to degli obb­lighi, di cui all’atto con­ces­so­rio ed ai doc­u­men­ti col­le­gati, a cui la con­ces­sion­ar­ia di atter­rà scrupolosa­mente aven­do cura di man­tenere oper­a­ti­vo il Por­to di Anzio (…)”;
  • CHE, in data 02/07/2014, con ver­bale di con­seg­na finale di aree dema­niali marit­time, la Regione Lazio pro­cede­va alla con­seg­na in favore del­la Capo d’Anzio spa tutte le restanti aree dema­niali marit­time e spec­chi acquei des­ti­nati alla real­iz­zazione delle opere pre­viste nel­la con­ces­sione n. 6586 del 21/09/2011 per un totale geo ref­eren­zi­a­to di mq. 378.766,09; nel det­to ver­bale oltre agli obb­lighi già espres­si nel ver­bale di con­seg­na parziale del 18/1/2012, si prevede­va che “dal­la data di inizio dei lavori riman­gono in cari­co alla con­ces­sion­ar­ia gli oneri rel­a­tivi al dra­gag­gio dei fon­dali nell’area por­tuale e di acces­so; come pre­vis­to dall’accordo di pro­gram­ma”; veni­va altresì, pre­vis­to (al pun­to 11) che la Capo d’Anzio spa si impeg­na­va a con­seg­nare l’originale del­la poliz­za fide­jus­so­ria a garanzia del paga­men­to dei canoni come pre­vis­to dall’art. 7 dell’atto con­ces­so­rio;
  • CHE, infat­ti, nel det­to ver­bale si face­va la seguente dichiarazione: “il pre­sente ver­bale si per­fezion­erà alla con­seg­na del­la poliz­za fide­jus­so­ria di cui al pun­to 11, entro il ter­mine di 15 gg. da oggi”;
  • CHE, vi è sta­ta dap­pri­ma una con­seg­na parziale (nel 2012) e suc­ces­si­va­mente (nel 2014) una con­seg­na totale delle aree ogget­to del­la con­ces­sione de quo in dero­ga a quan­to sta­bil­i­to dall’art. 4 del­la stes­sa ove era pre­vista la con­seg­na grad­uale “a sta­to avan­za­men­to lavori sul­la base di un pro­gram­ma redat­to in con­trad­dit­to­rio tra le par­ti” con effet­ti sul­la misura del canone sta­bil­i­to dall’art. 6;
  • CHE, vi è sta­ta una pro­ro­ga del peri­o­do del­la fase di cantiere che pos­tic­i­pa­va det­ta fase di 12 mesi e per­tan­to, ex art. 2 del­la con­ces­sione, la det­ta fase è ter­mi­na­ta in data 21/9/2017
  • CHE, a segui­to del­la con­seg­na finale delle aree, il canone dovu­to dal­la Capo d’Anzio ai sen­si dell’art. 6 del­la con­ces­sione, ammon­ta ad € 217.683.17 ma tut­tavia, dal momen­to del­la con­seg­na totale delle aree la Capo d’Anzio ha inizia­to a per­cepire i fit­ti dagli attuali occu­pati le aree, ha di fat­to inizia­to una ges­tione lucra­ti­va del­la con­ces­sione così come sta­bil­i­to dall’art. 6 cpv del­la con­ces­sione e, per­tan­to, il canone da cor­rispon­dere ammon­ta ad € 619.114,18

CONSIDERATO CHE

  1. tut­ti i ter­mi­ni del­la con­ces­sione di cui all’oggetto, ed elen­cati in pre­mes­sa, risul­tano com­ple­ta­mente dis­at­te­si dal con­ces­sion­ario, pur essendo decor­si oltre sette anni dal­la stip­u­la del­la con­ces­sione;
  2. i bilan­ci recen­ti del­la Capo d’Anzio Spa (che ha già pesan­te­mente sva­l­u­ta­to il cap­i­tale sociale iniziale) pre­sen­tano evi­den­ti seg­nali di insol­ven­za di notev­ole entità, non solo nei con­fron­ti di questo Ente conce­dente, ma anche nei con­fron­ti dell’erario, anche in qual­ità di sos­ti­tu­to d’imposta;
  3. esistono even­ti recen­ti riguardan­ti l’affidabilità del­la soci­età con­ces­sion­ar­ia, in par­ti­co­lare in rifer­i­men­to al ten­ta­ti­vo del socio pri­va­to di mino­ran­za del­la Capo d’Anzio spa di far rifluire il con­testo azien­dale in un fon­do spec­u­la­ti­vo alter­na­ti­vo, in un ter­ri­to­rio già par­ti­co­lar­mente sot­to esame per infil­trazioni di stam­po mafioso.

Poiché tut­to quan­to in pre­mes­sa evi­den­zia la grav­ità del­la ques­tione e l’urgenza di un inter­ven­to, con

LA PRESENTE MOZIONE

si impeg­na il Pres­i­dente e la Giun­ta Regionale del Lazio ad adop­er­ar­si sen­za ulte­ri­ore indu­gio per la con­clu­sione dell’iter e la dichiarazione di deca­den­za del­la Con­ces­sione dema­niale n.6586 del 21/09/2011 per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to com­mer­ciale e per la real­iz­zazione del nuo­vo por­to tur­is­ti­co di Anzio.

Roma 12 dicem­bre 2018

                                                                                   Eleono­ra Mat­tia

                                                                                   Emil­iano Min­nuc­ci 

 

                                                                      

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